Cosa succede se intonaco si stacca dalla facciata? il proprietario rischia la galera


Segnalazioni di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità

Il cittadino che intende segnalare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità deve rivolgersi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, ai sensi della legge 139/06, assicura il servizio di soccorso pubblico.
Il Servizio associato di Protezione civile si occupa esclusivamente delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità conseguenti allo stato di conservazione e manutenzione delle costruzioni in aree soggette a pubblico passaggio.
Ricevuta comunicazione dai Vigili del Fuoco di un loro intervento di soccorso pubblico derivante dallo stato di conservazione e manutenzione di una costruzione in area soggetta a pubblico passaggio, il Servizio associato di Protezione civile procede come di seguito riportato:

a) sopralluogo per verificare la situazione descritta nella comunicazione ricevuta e, qualora richiesto dai Vigili del Fuoco, controllo che sia stata apposta adeguata transennatura provvisoria dell’area interessata, al fine di evitare il pericolo incombente sul pubblico passaggio;

b) invio di Ordinanza urgente, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del TUEL n. 267/2000 e smi, affinché si provveda alla messa in sicurezza della costruzione, entro un termine preciso qualora vengano segnalati dai Vigili del Fuoco gravi e immediati pericoli per l’incolumità pubblica;

c) invio nota di diffida al proprietario, o comunque agli aventi titolo, affinché si provveda alla messa in sicurezza della costruzione entro un termine preciso, qualora non vengano segnalati dai Vigili del Fuoco gravi e immediati pericoli per l’incolumità pubblica. Alla scadenza del termine previsto, qualora il proprietario o l’avente titolo non abbia dato riscontro a quanto prescritto, si procede a inoltrare richiesta al servizio comunale competente per l’esecuzione sostitutiva, con oneri a carico del proprietario o l’avente titolo, delle opere di messa in sicurezza.

 

Il proprietario è sempre responsabile per la rovina dell'edificio pericolante.

Anche la caduta di parti dell'intonaco costituiscono la "rovina" prevista dal reato di ci all'art. 677 del codice penale.

Infatti condannato il proprietario di un immobile pericolante, anche se aveva affidato la riparazione ad un tecnico. Nel caso di crollo o distacco di parti dell'immobile con danni a persone il risarcimento del danno si aggiunge al carcere, previsto come pena per il reato di cui all'art. 677 cod. pen..

Non basta quindi attivarsi per eliminare il pericolo, ma far sì che esso non si presenti affatto.

Nell'ipotesi poi in cui una parte dell'immobile si stacchi (nella specie: una porzione di intonaco), ferendo peraltro qualcuno, il proprietario dell'edifico sarà responsabile di tale evento e potrà anche essere condannato per il reato previsto dall'art. 677 cod. pen..

Ciò anche laddove avesse affidato l'incarico ad un tecnico per effettuare un sopralluogo e verificare lo stato dell'immobile.

Non importa inoltre l'eventuale mancata conoscenza da parte del proprietario circa lo stato di pericolo in cui l'immobile o parti di esso si trovino, poiché "rientra nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica incolumità"

Gli obblighi del proprietario: vigilanza e manutenzione. La Cassazione impone così di fatto ai proprietari una sorta di "obbligo di vigilanza": poiché la responsabilità penale che discende dai pericoli è indipendente dalla loro conoscenza, è assolutamente necessario che i proprietari vigilino sullo stato di manutenzione dei loro beni, così da intervenire tempestivamente per prevenire ed al massimo eliminare le situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi, evitando in questo modo di incorrere nella violazione del precetto normativo in parola.

Il reato. Ciò poiché il reato di cui all'art. 677 cod. pen., "Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina" (che punisce, anche col carcere fino a sei mesi quando dalla rovina deriva il pericolo per le persone, chi ometta di effettuare i lavori necessari a rimuovere le situazioni di pericolo derivanti dalla minaccia di rovina di un edificio o dall'avvenuta rovina di esso) è un tipico esempio di "reato di pericolo", ossia di reato che sanziona una condotta per il solo fatto di porre in pericolo il bene tutelato dalla norma, creando i presupposti perché l'evento lesivo si verifichi ed indipendentemente dal suo avverarsi: quello che la legge punisce non è la verificazione dell'evento bensì il gettare le basi perché un evento si verifichi.

È pertanto evidente come la prevenzione della rovina sia l'unico modo per sfuggire alla portata sanzionatoria di questo reato: in difetto, ove un immobile minacci rovina, il proprietario è per ciò stesso reo di questo reato e l'eventuale effettiva rovina costituirà semplicemente un elemento aggravante la sanzione cui egli andrà incontro.