Ricorso
per decreto ingiuntivo.
È lo spauracchio di tantissimi condomini. Nella sue regole generali il ricorso per decreto ingiuntivo è regolato dagli art. 633 e ss. del codice di procedura civile.
Il decreto è emesso al termine di un'azione (detta monitoria) caratterizzata dall'assenza di contraddittorio (il decreto infatti è emesso senza che il debitore, almeno inizialmente, possa essere chiamato a controbattere)
Proprio per queste sue caratteristiche non tutti i crediti vantati possono essere riscossi chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Si dice che, per ottenere un decreto, il credito debba essere:
certo (vale a dire non in contestazione tra le parti);
liquido (ossia determinato nel suo ammontare o comunque facilmente determinabile);
esigibile (ossia scaduto).
La notificazione deve essere eseguita entro 60 giorni dal deposito del decreto ingiuntivo in cancelleria, pena la decadenza del decreto stesso.
Il decreto che non viene contestati entro questo termine diviene definitivo e gli può essere apposta la formula esecutiva che consente d'iniziare l'azione di esecuzione forzata se il debitore non ha ancora adempiuto spontaneamente.
Provvisoria
esecutività.
Al
ricorrere di determinate circostanze la legge consente di apporre la
formula esecutiva in via provvisoria. Ciò è consentito quando il
credito è fondato su specifici documenti.
Documenti
su cui fondare la richiesta.
La legge, dicevamo in principio, non specifica se il decreto, per essere emesso, dev'essere fondato sul rendiconto consuntivo di gestione.
La Corte di Cassazione ha, più volte e di recente (cfr. Cass. 20 dicembre 2013 n. 28517), risposto negativamente: il decreto ingiuntivo condominiale può essere emesso anche sulla base del preventivo (con relativo piano di riparto necessario per ottenere la provvisoria esecutività) e, aggiungiamo noi, sulla base di ogni deliberazione di spesa deliberata e ripartita dall'assemblea.
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Decreto ingiuntivo del condominio sulla base del bilancio preventivo
In linea generale l’amministratore può attivarsi per recuperare i crediti dai morosi già a partire dall’ approvazione del bilancio preventivo. Il suo però diventa un vero e proprio obbligo solo dopo l’approvazione di quello consuntivo. Entro 6 mesi da tale data, infatti, egli deve aver avviato le pratiche legali contro chi non è in regola coi pagamenti.
A
riprova di ciò, una sentenza del 2008 della Cassazione ha
stabilito che, per il recupero della morosità condominiale,
l’amministratore può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo
anche sulla base del bilancio preventivo.
La
richiesta di un decreto ingiuntivo contro i morosi, da parte
dell’amministratore del condominio, richiede quindi almeno un
preventivo delle spese approvato dall’ assemblea e l’approvazione
del bilancio (preventivo o consuntivo).
Il bilancio preventivo contiene una stima delle spese condominiali previste per l’anno in corso. Esso, per produrre effetti, deve essere approvato con delibera assembleare. Il voto dei condomini deve essere espresso: non è infatti possibile parlare di approvazione “implicita” del bilancio preventivo.
L’amministratore
non deve quindi per forza aspettare l’approvazione del bilancio
consuntivo per dare il mandato all’ avvocato affinché depositi una
richiesta di decreto ingiuntivo; può già farlo basandosi sulle
spese indicate nel bilancio preventivo, ma solo se esso è stato
espressamente approvato dall’ assemblea condominiale.
C’è però da dire che il bilancio preventivo è una semplice eventualità, non è cioè obbligatorio. In altri termini l’amministratore potrebbe decidere di sottoporre all’assemblea direttamente il bilancio consuntivo e poi agire solo con questo. Secondo la giurisprudenza , non esiste una norma di legge che imponga all’amministratore di condominio e all’assemblea di approvare il bilancio preventivo; sicché ben è possibile un bilancio consuntivo senza che sia preceduto da quello preventivo.
Che succede se il bilancio consuntivo non viene approvato?
Fintanto
che il bilancio preventivo non sia stato sostituito dal consuntivo,
il decreto ingiuntivo può fondarsi sul preventivo di spesa e sul
relativo piano di riparto purché approvati dall’ assemblea
condominiale. A tale conclusione è giunta la Cassazione con una
sentenza del 2012 . Via libera quindi all’ azione di recupero dei
crediti nei confronti dei morosi finché il rendiconto preventivo non
viene sostituito da quello consuntivo.Se poi il debitore dovesse fare
opposizione al decreto ingiuntivo del condominio e, in corso di
causa, dovesse venire approvato il bilancio consuntivo, il decreto
resterebbe ugualmente valido. Resta fermo il diritto del debitore di
chiedere la rettifica degli importi qualora vi sia una variazione
delle voci di spesa da lui dovute.