Dopo quanto tempo va presentato il rendiconto dalla chiusura dell'esercizio ?


Lo studio Giubilei Amministrazione di condomini a Livorno ha come obbiettivo la trasparenza contabile, e crede che, fare la riunione e presentare il rendiconto del condominio a un mese ella chiusura del bilancio, sia una forma di correttezza e di rispetto nei confronti dei proprietari.


Tale situazione però a volte non avvenie, molti mi chiedono il perchè è passato più di 4 - 8 mesi e la riunione condominiale non è ancora avvenuta.?

Francamente mi trovo in difficoltà nella risposta di tale situazione, perchè io non condivido tale comportamento, infatti non so se tale prassi viene fatta con lo scopo di "allungare" la gestione della contabilità del vacchio amministratore solo per percepire delle mensilità in più a quelle dovute per l'anno di riferimento alla gestione , oppure perchè i conti non sono pronti, ma a questo punto mi sembra che la gestione non è trasparente e ben aggiornata come si deve.

Di solito per non dare una risposta diretta, mi soffermo a spiegare cosa prevede la Legge, lasciando a chi mi pone la domanda di arrivare a una risposta con una semplice riflessione.


Presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

Per prima cosa è bene ricordarlo, Che cosa è un rendiconto ?

Questo è l'atto con il quale l'amministratore, lo dice la parola stessa, rende conto all'assemblea della gestione del condominio per l'anno appena trascorso.

 

Infatti al momento della riunione condominiale viene presentato e accetato un bilancio Preventivo che durante l'anno può anche variare più o in meno in funzione della gestone stessa, Quindi con la riunione successiva si presenta il bilancio consultivo ( cioè il rendiconto ) e si stabilisce se vi è una differenza attiva o passiva che va portata a pareggio.

 

A seguito dall'art. 1130, secondo comma, c.c., "alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione".

Tale disposizione, tuttavia, è mitigata dal fatto che si può chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore solamente se non presenta il conto della gestio per due anni.

 

L'art. 1130 n. 10 c.c., infatti, stabilisce che l'amministratore "deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni".

 

Insomma se l'anno di gestione si chiude al 31 dicembre, l'assemblea per l'approvazione del rendiconto dovrà essere convocata entro il 30 giugno.



Quanto alle modalità di redazione della rendicontazione, nel silenzio della legge, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che " in tema di condominio degli edifici, essendo sufficiente e idonea a informare i condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione;

 

In quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facolta' di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore." (Cassazione 25 maggio 1984 n. 3231).