Il vicino scuote la tovaglia nel cortile

Alcune volte un problema condominiale molto diffuso che mi trovo spesso ad affrontare è dovuto da una mancanza di regolamento condominiale, che non è stato fatto, perciò si creano dei comportamenti ambigui che creano una situazione di malcontento condominiale tale da sfociare in vere e proprie liti.

Questo però non è del tutto vero, la legge ci viene incontro regolando alcuni comportamenti, che necessitano solo di un po' di buon senso.

La situazione in oggetto è:

Ma la tovaglia la possiamo scuotere dalla finestra di casa.?

La risposta sembra molto chiara e scontata, infatti è NO.

Ma anche per le persone che non ci trovano nulla di male nello scuotere la tovaglia dalla finestra dopo pranzo o cena, la legge sancisce un comportamento molto chiaro.

Secondo la Cassazione non è integrata la fattispecie di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. ma può scattare il risarcimento del danno

Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di delineare i contorni del reato di cui all'art. 674 del codice penale, ossia il "getto pericoloso di cose". La norma punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro, chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.

La Corte di Cassazione è intervenuta spesso sul tema, sanzionando le condotte dei condomini maleducati o incivili, responsabili del ripetuto "lancio" di oggetti di qualunque tipo, ad esempio rifiuti (tra cui anche bottiglie), mozziconi di sigaretta, o addirittura candeggina e rifiuti corrosivi

Tuttavia, la lista dei comportamenti di cui si macchiano i vicini "maleducati" è a dir poco infinita: tra le condotte fastidiose emerge, ad esempio, l'abitudine di scrollare al balcone la tovaglia dopo pranzo, facendo cadere di sotto briciole, resti di cibo ed altro.

Alcuni Tribunali italiani, hanno in passato considerato reato, ad esempio molestie e deturpazione, il comportamento di chi scuote la tovaglia o sbatte il tappeto direttamente sul balcone e, di conseguenza, facendo ricadere non solo briciole, ma anche polvere e resti di cibo, sui panni stesi dell'inquilino del piano di sotto oppure sul suo balcone, terrazzo o fondo.

Oggi però scuotere tappeti e tovaglie dal balcone, facendo cadere briciole e polvere su finestre e terrazzi sottostanti, non integra la fattispecie penale di cui all'art. 674 c.p.: in tale circostanza, analizzata dalla Corte, il fatto di reato non sussiste poichè "lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l'impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice".

Al singolo condomino resta, tuttavia, aperta la possibilità di rivalersi in sede civile ed ottenere, qualora vi sia stato, il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

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