Istallare una Canna Fumaria Esterna Nel condominio ?

Certo che si può installare una canna fumaria e farla passare sul muro perimetrale di proprietà comune; ciò in base all’art. 1102 del Codice civile.

Che così recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.

Oltremodo è stato chiaro sia il Consiglio di Stato che la Suprema Corte che il singolo condomino lo può fare, e le riporto qui di seguito alcune sentenze massime:

Il condomino può installare una nuova canna fumaria a prescindere dal consenso degli altri partecipanti alla comunione (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 3 gennaio 2006, n° 11)
Il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’art. 1102 cod. civ. e ciò a maggiore ragione nel caso in cui l’opera sia diretta ad evitare la diffusione dei fumi di cottura di un ristorante che incidono in modo gravemente negativo sulle condizioni di vita dei condomini (fattispecie relativa all’installazione di una “nuova” canna fumaria in sostituzione di altra preesistente e inadeguata).

Autorizzazione edilizia per realizzazione canna fumaria (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 1997, n. 699)
L’autorizzazione edilizia per la realizzazione di una canna fumaria in un muro perimetrale di un edificio può essere rilasciata al singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare che la canna fumaria è destinata a servire.

Installazione canna fumaria (Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2774)
Il condomino che inserisce la propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone una porzione, con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi, che la predetta utilizzazione, menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso degli altri comproprietari.

A tal riguardo, è fondamentale che l'impianto venga realizzato a regola d'arte e la fase di verifica di compatibilità dell'impianto, delle eventuali limitazioni disposte da regolamenti amministrativi locali, prescrizioni particolari o leggi o atti amministrativi, può essere preliminare o contestuale all'attività di progettazione ma deve precedere altra operazione di montaggio o posa in opera.

In ragione di ciò, per rispettare eventuali regolamenti locali, bisogna accertarsi quali autorizzazioni siano necessarie all'installazione del nuovo camino esterno, per non incorrere in abusi o atti illeciti.

Ricordiamo, in breve, alcuni requisiti dai quali non può prescindersi nell'installazione di una canna fumaria.

  • Il rispetto del decoro architettonico: l'installazione non deve intaccare negativamente il decoro dell'immobile, pur se non di prestigio, quindi non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l'armonia d'insieme.
  • Il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell'edificio: l'installazione della canna fumaria non deve in alcun modo compromettere la struttura dal punto di vista statico, né mettere a rischio la sicurezza dei condomini o dei terzi.
  • Il rispetto delle distanze: sulla base di varie decisioni giurisprudenziali, possiamo affermare che la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 cm. (a volte 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata.
  • Il divieto di immissioni intollerabili: le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.

Muro comune e canna fumaria (Cass. n. 8852 – 2004)
L’uso particolare o più intenso del bene comune ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. presuppone, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risulti impedito l’altrui paritario uso né modificata la destinazione né arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Ne consegue che l’inserimento di una canna fumaria all’interno del muro comune ad esclusivo servizio del proprio immobile, non può considerarsi utilizzazione in termini di mero “appoggio” della stessa al muro comune, secondo quello che, a determinate condizioni, può costituire uso consentito del bene comune ai sensi della norma in questione, stante il suo peculiare carattere di invasività della proprietà altrui, anche sotto i meri profili delle immissioni di calore e della limitazione rispetto ad altre possibili e diverse utilizzazioni della cosa che ne derivano.

Deve richiedere l’autorizzazione edilizia al Comune per l’installazione della canna fumaria; di conseguenza le consiglio di far fare il tutto ad un tecnico abilitato.