Una buona Amministrazione condominiale a Livorno, come nel resto dell'Italia deve analizzare di chi è la colonna montante di scarico e di conseguenza chi deve pagare le spese ad essa relative ed in che misura?
In generale la colonna montante di scarico, è quel tubo o gruppo di tubi che servono a convogliare le acque di scarico provenienti dalle unità immobiliari di proprietà esclusiva, per poi consentire il getto nella fossa biologica condominiale o comunque nella fognatura pubblica.
In questo contesto, è evidente, la colonna montante di scarico dev'essere considerata senza ombra di dubbio parte integrante dell'impianto fognario condominiale e quindi una parte comune.
Comune a tutti quanti?
Qui la risposta dipende dall'effettiva utilizzazione di quella parte d'impianto.
Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 1123, terzo comma, c.c. "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità".
È la norma che ha dato vita alla figura del così detto condominio parziale.
Poniamo il caso in cui un edificio abbia più colonne montanti destinate a servire ognuna un gruppo di appartamenti: in tal caso le spese inerenti interventi di manutenzione (es. ostruzioni, ecc.) e conservazione di quella parte d'impianto (es. sostituzione parti della tubazione) devono essere affrontate esclusivamente dai condòmini che ne traggono utilità, cioè dai proprietari delle unità immobiliari che la utilizzano.
Non solo: in tal caso anche le decisioni afferenti agli interventi manutentivi dovrebbero essere assunte con la partecipazione all'assemblea dei soli condòmini comproprietari.
Il criterio di ripartizione di questi costi è quello generale, ossia secondo millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione (art. 1123, primo comma c.c.), ossia accordo tra tutti i condòmini.
Ciò è quanto bisogna sapere in termini generali rispetto alla proprietà ed alle spese inerenti la così detta colonna montante di scarico.
Se l'intervento dev'essere eseguito in relazione ad un'ostruzione cosa succede ?
Può l'assemblea, laddove ritenga che la stessa debba essere ascrivibile all'esclusiva responsabilità di uno o più condòmini, addebitare ad esso/i la relativa spesa?
La risposta è negativa, non rientrando nei poteri dell'assemblea attribuire responsabilità e le conseguenze economiche delle stesse.
Com'anche la giurisprudenza ha fatto notare, infatti, "nel caso di danni causati da uno o più condomini alle parti comuni, l'assemblea condominiale non ha la competenza di attribuire i costi per le riparazioni a carico del soggetto ritenuto responsabile dell'evento lesivo.
In tal caso o il soggetto chiamato a risarcire il danno presta corso volontariamente alla richiesta di risarcimento oppure sarà necessario promuovere una formale richiesta all'autorità giudiziaria affinché emetta una corrispondente domanda.
Ciò in quanto i poteri dell'assemblea sono limitati, ai sensi dell'art.1123 cc. al solo riparto delle spese tra tutti i condomini oppure ad una delibera di azione nei confronti dei condomini che abbiano dato causa alle spese medesime, ma non l'attribuzione diretta di spese a carico del condomino ritenuto responsabile delle stesse" (Trib. Modena 7 marzo 2012 n. 458).