Rumore in condominio...!!!

Rumori in condominio e disturbo della quiete pubblica: facciamo chiarezza …

Chi, abitando in un condominio, non si è mai lamentato dei rumori del vicino?

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Un cane che abbaia, i bambini che urlano, una coppia troppo “focosa” (sesso rumoroso), le cene che si protraggono fino a tarda notte … Esperienze purtroppo comuni.

Cosa si può fare (DI PRATICO) quando i rumori provocati un condòmino disturbano la quiete degli altri?

E’ comunque sempre possibile un’azione civile per il risarcimento del danno e la cessazione delle turbative.

Perché possa anche invocarsi il reato di disturbo alla quiete pubblica (Art. 659 c .p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) non è sufficiente il superamento della soglia della tollerabilità, ma è necessario che il frastuono si propaghi in modo tale da disturbare una più persone e non un singolo condomino.

Questo è quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n.49983/15; depositata il 18 dicembre 2015). Ad esempio, se il rumore disturba esclusivamente il vicino, perché percepibile solo da lui, allora non c’è alcun reato. Viceversa, se il rumore si propaga anche agli altri appartamenti confinanti, sino a raggiungere un gruppo indeterminato di persone, allora si può sporgere querela.

Per far scattare il reato non è necessario che a lamentarsi siano tutte le persone molestate – presentando la querela o una “raccolta firme” – ma ben potrebbe essere che a sporgere la denuncia sia una sola: quel che conta, infatti, è la potenzialità del rumore a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti. Secondo la Cassazione il reato in questione non si configura se il disturbo del riposo o delle occupazioni si riversa soltanto su una persona, a nulla rilevando l’elevata frequenza e/o l’intollerabilità dei rumori o degli schiamazzi prodotti. Il soggetto passivo del reato in esame deve necessariamente essere individuato in una pluralità di soggetti. Né potrebbe essere altrimenti atteso che il bene giuridico protetto dalla norma è la quiete pubblica e non la tranquillità di un singolo soggetto.

Un esempio. Il caso in esame, oggetto della sentenza della Cassazione , si presta ad una valutazione esemplificativa. Si pensi all’ipotesi di un condòmino particolarmente maleducato che, con continui schiamazzi ed altri rumori (sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi, ecc.), disturbi il riposo e le occupazioni delle persone. Ebbene, anche qualora tale circostanza dovesse risultare vera, se dovesse emergere, nel corso del processo, che il disturbo del riposo è stato unidirezionale, nel senso che a doverlo subire è stato solo il vicino del piano di sotto o anche, insieme a questi, altri proprietari confinanti con l’appartamento del condomino in questione (quello del piano di sopra, i dirimpettai, ecc.) non si avrebbe alcun reato. Se, invece, il rumore viene percepito anche per la strada e negli appartamenti dei palazzi limitrofi (si pensi a uno stereo particolarmente alto, al rumore degli amplificatori di una band che suona in un garage), allora il reato è conclamato.

Chi querela non deve temere, in linea di massima, una controquerela per calunnia se non ha la certezza dell’estensione dei rumori: infatti, solo la consapevolezza di incolpare qualcuno di un fatto non vero è fonte di autonoma responsabilità penale.