Si possano installare le telecamere nel condominio ?

Sempre più spesso la videosorveglianza viene utilizzata all'interno del condominio come deterrente per ladri o per danneggiamenti al bene comune.

È importante, quindi, capire quali sono le possibilità e i limiti di un impianto di videosorveglianza.

Con la riforma del Codice Civile in materia di condominio, è stato introdotto il nuovo articolo 1122 ter  (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) stabilisce che "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono

approvate dall'assemblea" con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .


Lo Studio Giubilei durante l'assemblea condominiale ha dunque il potere di deliberare sull'introduzione di impianti di videosorveglianza che dovranno avere come obiettivo quello di tutelare la sicurezza di cose e persone, ovvero beni comuni e i condomini o i loro familiari, e non altri scopi per cui il trattamento de dati sia illegittimo (ad esempio, come negli atti c.d. emulativi, solo per arrecare fastidio a terzi).

Un buon amministratore dovrà, oltre che procedere a reperire preventivi di ditte specializzate che garantiscano l'installazione di prodotti certificati, avere chiaro quali sono gli adempimenti obbligatori, per i quali è previsto un regime sanzionatorio e dare una serie di indicazione ai condomini.

Per primo dovrà chiarire alla compagine condominiale che la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale, l'utilizzo di immagini attraverso un sistema di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) Codice Privacy) e che è lecito solo quando rispetta i principi fondamentali previsti dal codice quali liceità, finalità, necessità e proporzionalità.

Pertanto, un impianto di registrazioni di immagini è soggetto alla normativa completa in termini di trattamento dati ed è ammesso se il fine è quello della tutela del patrimonio immobiliare e della sicurezza delle persone che vi risiedono.

Non dovrà eccedere nell'uso e nel controllo. Ad esempio, è contraria al principio di necessità e di proporzionalità la telecamera che punta il suo occhio sull'uscio di una abitazione privata oltre che sull'androne o riprenda il marciapiede esterno allo stabile dove magari sono presenti dei locali commerciali.

Le immagini dovranno essere raccolte e custodite, trattandosi di dati personali, applicando le misure di sicurezza minime e idonee (art. 33-36 c.p.). Pertanto il dvr dovrà essere custodito in luogo non accessibile a estranei e dovranno essere previste protezioni fisiche e logiche (una password di almeno otto caratteri alfanumerici che si cambia ogni sei mesi e un armadio chiuso con chiave ove posizionare il dvr).

Le immagini potranno essere visionate solo da soggetti incaricati, identificati e nominati e, solo per scopi ben definiti. Ad esempio, gli incaricati potranno accedere alle registrazioni solo in caso di illecito grave (danneggiamenti alle parti comuni, furti nelle abitazioni, violenze personali), dopo che è stata presentata denuncia del fatto alle autorità competenti e su richiesta esplicita e sotto il controllo del responsabile del trattamento dati o del titolare.

Altro aspetto importante è l'informativa, fulcro della materia privacy

Spesso la cartellonistica è disattesa o incompleta. Viene ritenuta quasi un deterrente che insieme alle telecamere fa propendere un male intenzionato più verso un altro condominio ove non sono previste.

In realtà il cartello che avvisa la presenza di un'area videosorvegliata è una informativa breve, obbligatoria e che deve rispettare alcune regole base: deve essere posto prima dell'angolo di ripresa delle telecamere, se l'impianto è funzionante anche di notte il cartello dovrà essere posto in un luogo illuminato, deve riportare indicazioni del titolare del trattamento delle immagini e le finalità.

Nella fattispecie condominiale, si ricorda che titolare del trattamento è il condominio medesimo mentre la finalità per l'installazione delle telecamere non può discostarsi da "motivi di sicurezza per la tutela del patrimonio comune e privato".

La norma prevede che le immagini possono essere conservate per 24/48 ore e massimo fino a 7 giorni.

Le immagini possono essere tenute registrate per 24 ore e fino a 48 in caso di giorni festivi, ad esempio il sabato e la domenica.

Possono essere mantenute fino a un massimo di 7 giorni, senza necessità di verifica preliminare al Garante, nel caso in cui questo risulti da un documento interno.

È evidente che l'amministratore dovrà preoccuparsi di far deliberare anche questo aspetto, verbalizzando il tempo massimo di registrazioni delle immagini dopo il quale dovranno essere cancellate o sovra scritte.

A fronte di questi adempimenti minimi, è previsto un impianto sanzionatorio.